Valore del prestigio e dell'autorevolezza di un C.T. in un processo penale

Autore: Rocco Freda

Valore del prestigio e dell'autorevolezza di un C.T. in un processo penale In vista dell’evoluzione e dell’apporto della scienza al processo penale, nonché il ruolo sempre più determinante che sta assumendo la prova scientifica, risulta esser particolarmente rilevante l’attività che i consulenti tecnici, assieme al perito, rivestono nel processo.

Il nuovo sistema, innovando rispetto al precedente, ha scelto di attribuire, ai sensi dell’art. 225 c.p.p., rubricato “Nomina del consulente tecnico“ direttamente alla parte la facoltà di nomina del consulente tecnico.*

A differenza del consulente del pubblico ministero, quello delle parti private non deve essere iscritto ad albi o munito di titoli che ne attestino la competenza professionale.

Risponde all’interesse della difesa designare consulenti realmente preparati e qualificati nelle diverse discipline (medicina legale, tossicologia, genetica forense, balistica, grafologia, ecc…) che possano rappresentare una “guida per il difensore nell’acquisizione di dati tecnici rilevanti e fornirgli valutazioni tecniche favorevoli alle tesi difensive”.** L’apporto del consulente tecnico, sia delle parti private che del PM, nonchè dell'ausiliario del Giudice, ovvero il perito,  riveste, oggi, in vista dell’evoluzione tecnico-scientifica del processo penale, un ruolo sempre più dirimente e decisivo con l’apporto del suo ausilio al caso concreto, oggetto del procedimento.

Il legislatore del 1988 ha ampliato anche il novero delle cognizioni suscettibili di essere acquisite mediante perizia, introducendo, accanto a quelle scientifiche ed artistiche, il riferimento alle competenze tecniche, oggi sempre più variegate ed articolate.

Proprio sul diritto di difesa, affermato dall’art. 24, co. 1 e 2 Cost., d’altronde, si sono fondati i tentativi della Corte Costituzionale di attribuire alle parti un vero “diritto al consulente tecnico”, ossia il diritto delle parti ad essere affiancati da un esperto che garantisse loro una difesa tecnico- scientifica effettiva.***

E’ indubbio, quindi, dal complessivo quadro normativo esposto, che avvalersi di un consulente preparato, autorevole, nel senso di conoscenza ed esperienza  della materia tecnico-scientifica sulla quale si esprime, risulta molto importante ai fine probatori per la valutazione da parte del Giudice del contributo fornito dall’esperto nel procedimento.

Su tale rilevante tema, si è recentemente pronunciata la  Suprema Corte (nr. 27759 del 27.06.2023 ; Sez. IV Penale), affermando il principio per il quale la valutazione della prova scientifica da parte del Giudice, non può basarsi (solo) sulla autorevolezza del consulente tecnico.

Riproponendo uno stalcio della sentenza de quo, la Suprema Corte esplicita che  "Il primo e più indiscusso strumento per determinare il grado di affidabilità delle informazioni scientifiche che vengono utilizzate nel processo é costituto dall’apprezzamento in ordine alla qualificazione professionale ed all’indipendenza di giudizio dell’esperto".Tuttavia, ciò può non bastare.

Infatti non si tratta tanto di comprendere quale sia il pur qualificato punto di vista del singolo studioso, quanto piuttosto di definire, ben più ampiamente, quale sia lo stato complessivo delle conoscenze accreditate. 

Pertanto, per valutare l’attendibilità di una tesi occorre esaminare: gli studi che la sorreggono; l’ampiezza, la rigorosità, l’oggettività delle ricerche; il grado di consenso che l’elaborazione teorica raccoglie nella comunità scientifica.
Inoltre, é di preminente rilievo l’identità, l’autorità indiscussa, l’indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove. Insomma, dopo aver valutato l’affidabilità metodologica e l’integrità delle intenzioni, occorre infine tirare le fila e valutare se esista una teoria sufficientemente affidabile ed in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l’argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato.

Naturalmente, il giudice di merito non dispone delle conoscenze e delle competenze per esperire un’indagine siffatta: le informazioni relative alle differenti teorie, alle diverse scuole di pensiero, dovranno essere veicolate nel processo dagli esperti.

Costoro non dovranno essere chiamati ad esprimere (solo) il loro personale seppur qualificato giudizio, quanto piuttosto a delineare lo scenario degli studi ed a fornire gli elementi di giudizio che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, vi sia conoscenza scientifica in grado di guidare affidabilmente l’indagine.

Di tale indagine il giudice é infine chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a tutti, dell’apprezzamento compiuto.

Si tratta di indagine afferente alla sfera del fatto e dunque rimessa alla valutazione del giudice di merito; mentre il controllo di legittimità attiene solo alla razionalità ed alla rigorosità dell’apprezzamento compiuto.

Alla stregua di quanto precede risulta chiarito e nobilmente enfatizzato il ruolo di peritus peritorum tradizionalmente conferito al giudice.

Nessuna rivendicazione di potere e di supremazia. Piuttosto, l’indicazione di un metodo. Il giudice, con l’aiuto degli esperti, individua il sapere accreditato che può orientare la decisione e ne fa uso oculato, metabolizzando la complessità e pervenendo ad una spiegazione degli eventi che risulti comprensibile da chiunque, conforme a ragione ed umanamente plausibile.

Il perito non é più (non avrebbe mai dovuto esserlo) l’arbitro che decide il processo, ma l’esperto che espone al giudice il quadro del sapere scientifico nell’ambito cui il giudizio si interessa, spiegando quale sia lo stato del dibattito nel caso in cui vi sia incertezza sull’affidabilità degli enunciati della scienza o della tecnologia."

Pertanto, in conclusione, la Cassazione contempera un bilanciamento tra professionalità, studi conclamati e tesi scientifica apportata dall' esperto, con l' oggettività e l' applicazione di essa al caso concreto, tale da esser soggetta alla valutazione del Giudice, il quale esaminerà la sua affidabilità, così da sorreggere l’argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato.

La tesi, quindi, formulata dal consulente esperto nel processo penale, in riferimento al caso concreto, dovrà esser misurata oggettivamente con il consenso che questa riceve nella sua letteratura scientifica, rimessa all'apprezzamento del Giudice, su cui fonderà la sua plausibile decisione.
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  * KOSTORIS, I consulenti tecnici nel processo penale, 1993, p.203.
** APRILE, Le indagini tecnico- scientifiche: le problematiche giuridiche sulla formazione della prova, in Cass. Pen., 2003, p. 4034.
*** KOSTROIS, op. cit., p. 28.
 

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